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Coordinatore per la sicurezza in cantiere: CSP e CSE

Se nel tuo cantiere lavora più di un'impresa, la legge ti chiede di nominare un coordinatore per la sicurezza. Non lo nomina l'impresa. Lo nomini tu, che sei il committente. Se non lo fai rischi una sanzione penale, e il titolo edilizio può perdere efficacia finché mancano i documenti. Qui ti spieghiamo quando serve davvero, cosa succede prima e durante i lavori, quali carte servono e cosa facciamo noi.

Aggiornato ad agosto 2026

Quando devi nominare il coordinatore: la regola delle "più imprese"

La regola sta nell'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione (comma 3) e il coordinatore per l'esecuzione (comma 4).

Le parole importanti sono due. "Più imprese": basta che oltre al muratore entri l'elettricista o la ditta del cartongesso. "Anche non contemporanea": non serve che si incrocino in cantiere, basta che si alternino nel tempo.

Il comma 5 chiude il cerchio. Se hai affidato tutto a una sola impresa e poi una parte del lavoro finisce a una seconda, l'obbligo scatta in quel momento. Succede spessissimo con i subappalti decisi in corso d'opera.

C'è una sola apertura, ed è limitata. Il comma 11 dice che l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro. Attenzione però: in quel caso le funzioni del coordinatore per la progettazione le svolge comunque il coordinatore per l'esecuzione. Il coordinatore non sparisce, cambia solo chi porta il cappello.

Se salti la nomina, l'articolo 157 prevede per il committente o il responsabile dei lavori l'arresto da tre a sei mesi oppure un'ammenda (nel testo di legge da 2.500 a 6.400 euro, rivalutata del 15,9% dal 1° luglio 2023). È una contravvenzione penale, non una multa amministrativa.

Cosa fa il CSP prima che il cantiere apra: PSC e fascicolo dell'opera

CSP sta per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Lavora prima che si apra il cantiere, insieme al progettista, e va nominato quando affidi l'incarico di progettazione.

  • Come si entra, dove si scarica, dove si accatasta il materiale
  • Le fasi di lavoro e in che ordine si susseguono
  • I rischi che nascono quando due imprese lavorano vicine, cioè le interferenze
  • Il cronoprogramma dei lavori
  • La stima dei costi della sicurezza, che non si mettono a ribasso

Il suo compito principale è redigere il PSC, cioè il Piano di Sicurezza e Coordinamento, previsto dall'articolo 100 con i contenuti dettagliati nell'allegato XV. Il PSC non è un documento generico: è cucito su quel cantiere.

Il secondo documento è il fascicolo dell'opera (articolo 91, comma 1, lettera b, contenuti nell'allegato XVI). Serve a chi in futuro dovrà fare manutenzione sull'edificio: dice come si accede al tetto, dove si aggancia una linea vita, quali rischi restano dopo la fine dei lavori. Non è richiesto per i lavori di sola manutenzione ordinaria.

Cosa fa il CSE durante i lavori: controlli in cantiere e potere di fermare

CSE sta per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. È la figura che vedi in cantiere. I suoi obblighi sono nell'articolo 92.

Verifica che le imprese applichino davvero il PSC. Controlla il POS di ogni impresa, cioè il Piano Operativo di Sicurezza, il documento con cui ogni ditta spiega come lavora in quel cantiere, e ne verifica la coerenza con il PSC. Aggiorna il PSC quando il lavoro cambia. Organizza le riunioni di coordinamento tra le imprese e mette a verbale quello che si decide.

Quando qualcosa non va, la sequenza è precisa. La lettera e) dell'articolo 92 prevede la contestazione scritta all'impresa, poi la segnalazione al committente con la proposta di sospendere i lavori, allontanare l'impresa o risolvere il contratto. Se il committente non prende provvedimenti, il coordinatore è tenuto a comunicare l'inadempienza all'ASL e all'Ispettorato del lavoro.

La lettera f) è più diretta ancora: in caso di pericolo grave e imminente, riscontrato di persona, il coordinatore sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. Non deve chiedere il permesso a nessuno.

In cantiere il CSE controlla anche il PiMUS, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (articolo 136 per la redazione, articolo 134 per l'obbligo di tenerlo in cantiere, contenuti nell'allegato XXII). Lo redige l'impresa che monta il ponteggio, ma deve essere lì, disponibile per gli organi di vigilanza.

Notifica preliminare: quando va mandata, a chi e cosa blocca

La notifica preliminare è la comunicazione che avvisa gli organi di vigilanza che stai aprendo un cantiere. La disciplina è nell'articolo 99, i contenuti nell'allegato XII.

Non serve per tutti i cantieri. È obbligatoria nei cantieri con più imprese (quelli dell'articolo 90, comma 3), nei cantieri che ci finiscono dentro per una variante decisa in corso d'opera, e nei cantieri con una sola impresa quando l'entità presunta del lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno. Uomini-giorno vuol dire giornate di lavoro sommate: dieci operai per venti giorni fanno duecento.

La manda il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro (nel testo di legge indicato ancora come direzione provinciale del lavoro). Per i lavori pubblici anche al prefetto. Una copia va affissa in cantiere in modo visibile e tenuta a disposizione di chi controlla. L'articolo 90, comma 9, lettera c) chiede inoltre di trasmetterne copia all'amministrazione che ha rilasciato il titolo, prima di iniziare.

Qui c'è il punto che di solito convince tutti. Il comma 10 dell'articolo 90 dice che in assenza del PSC o del fascicolo, quando previsti, oppure in assenza della notifica preliminare, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Tradotto: il permesso o la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) restano lì ma non ti autorizzano più a lavorare.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale e patente a crediti

Prima di far entrare un'impresa devi controllare che sia in regola. Lo chiede l'articolo 90, comma 9, lettera a), e l'elenco dei documenti sta nell'allegato XVII.

  • Iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale coerente con i lavori affidati
  • DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa, o autocertificazione nei casi ammessi
  • DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che dice se l'impresa è in regola con contributi e assicurazione
  • Dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o interdittivi
  • Dichiarazione dell'organico medio annuo e del contratto collettivo applicato (articolo 90, comma 9, lettera b)

Ai lavoratori autonomi si chiede una versione ridotta: iscrizione alla camera di commercio, DURC, dichiarazione sui provvedimenti interdittivi, certificato di idoneità sanitaria, attestati di formazione e dichiarazione sui dispositivi di protezione ricevuti e usati. Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro l'allegato XVII ammette una forma più snella: iscrizione alla camera di commercio e DURC, con autocertificazione sugli altri requisiti.

Dal 1° ottobre 2024 c'è una verifica in più, la patente a crediti dell'articolo 27, attuata dal DM 132/2024. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere partono da 30 crediti e non possono lavorare sotto i 15. Sono esentati chi ha l'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III e chi esegue solo forniture o prestazioni intellettuali. Il controllo tocca al committente o al responsabile dei lavori, prima dell'ingresso in cantiere, e chi non lo fa rischia una sanzione amministrativa.

Sembra tanta carta, e lo è. Questa parte la gestiamo noi: raccogliamo, leggiamo e archiviamo, e ti diciamo solo se un'impresa può entrare o no.

Come lavoriamo su un cantiere in provincia di Lecce

Partiamo dal progetto e da un sopralluogo. Ti diciamo subito se il tuo cantiere rientra davvero nell'obbligo, perché a volte non ci rientra e non ha senso farti spendere.

Se ci rientra, prepariamo il PSC e il fascicolo prima dell'inizio, mandiamo la notifica preliminare, controlliamo i documenti delle imprese e la patente a crediti. Poi seguiamo il cantiere con visite programmate, verbali di coordinamento e aggiornamenti del piano quando il lavoro cambia.

Documenti, tempi e parcella chiari prima di iniziare. Tu ci spieghi il problema. Noi lo portiamo in fondo.

Lavoriamo in tutto il Salento e nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Questa pagina spiega la regola generale in modo divulgativo. Ogni situazione ha i suoi dettagli: prima di decidere, facci vedere il tuo caso.

Domande frequenti

Le domande
che ci fanno.

In cantiere ho una sola impresa. Serve lo stesso il coordinatore?

No, se resta davvero una sola impresa esecutrice dall'inizio alla fine. Ma appena entra un subappaltatore o una seconda ditta, anche in giorni diversi, l'obbligo scatta (articolo 90, comma 5). Se il lavoro è grosso, controlla comunque la notifica preliminare: con una sola impresa diventa obbligatoria dai 200 uomini-giorno in su.

Il coordinatore lo paga il committente o l'impresa?

Il committente. La nomina è un obbligo suo, previsto dall'articolo 90, e il coordinatore lavora per lui, non per l'impresa. Il costo dell'incarico è separato dai costi della sicurezza stimati nel PSC, che invece riguardano le opere e gli apprestamenti in cantiere.

Può fare il coordinatore lo stesso tecnico che ha fatto il progetto o la direzione lavori?

Sì, purché abbia i requisiti di titolo di studio, esperienza e formazione previsti dall'articolo 98. Nei lavori privati è la situazione più comune. L'importante è che l'incarico di coordinamento sia formalizzato per iscritto e distinto dagli altri, perché le responsabilità sono diverse.

Cosa rischio davvero se non lo nomino?

Due cose. La prima è penale: l'articolo 157 prevede per il committente l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5. La seconda è pratica e arriva prima: senza PSC, fascicolo o notifica preliminare, quando previsti, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa (articolo 90, comma 10). In caso di controllo il cantiere si ferma.

Che differenza c'è tra PSC e POS?

Il PSC è del cantiere e lo scrive il coordinatore: guarda l'insieme, le fasi e le interferenze tra imprese diverse. Il POS è di ogni singola impresa e lo scrive il suo datore di lavoro: guarda solo il lavoro che quell'impresa fa lì. Il coordinatore per l'esecuzione verifica che i POS siano coerenti con il PSC.

Il coordinatore può fermare i lavori?

Sì. In caso di pericolo grave e imminente riscontrato di persona sospende le singole lavorazioni fino a quando la situazione non è sistemata (articolo 92, comma 1, lettera f). Nei casi meno gravi la strada è un'altra: contestazione scritta all'impresa e segnalazione al committente. Se il committente non interviene, il coordinatore deve avvisare ASL e Ispettorato del lavoro.

La notifica preliminare la mando io o ci pensa il tecnico?

L'obbligo formale è del committente o del responsabile dei lavori. Nella pratica la compiliamo noi con i dati del cantiere e delle imprese, tu la firmi e la trasmettiamo prima dell'inizio dei lavori. Poi va affissa in cantiere in modo visibile. Al canale di invio e agli enti da avvisare pensiamo noi, secondo la procedura in vigore.

Devo controllare la patente a crediti delle imprese che entrano?

Sì, dal 1° ottobre 2024. Devi verificare che ogni impresa e ogni lavoratore autonomo abbia la patente con almeno 15 crediti prima che metta piede in cantiere. Sono esentati chi ha l'attestazione SOA in classifica III o superiore e chi fa solo forniture o prestazioni intellettuali. Se non verifichi, la sanzione amministrativa arriva a te.

Hai un cantiere con più di un'impresa?

Chiamaci prima di far partire i lavori, non dopo. In una telefonata ti diciamo se ti serve il coordinatore, quali documenti mancano e quanto tempo ci vuole. Geom. Amedeo Falcone 347 135 0574, Ing. Simonetta Panico 340 924 2520. Scrivi a info@salentosicurezza.com oppure passa in studio in Via Alessandro Volta 28 a Torrepaduli di Ruffano, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00.

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