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Documentazione di sicurezza sul lavoro: DVR, POS, PiMUS e nomine
Hai assunto il primo dipendente e non sai da dove si comincia. Oppure hai un lavoro che parte lunedì e il committente ti chiede il POS entro venerdì. O hai un DVR fatto anni fa che non racconta più quello che fai davvero in officina. Sono le tre telefonate che riceviamo più spesso. La legge di riferimento è una sola, il D.Lgs. 81/2008, chiamato Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Qui sotto trovi chi è obbligato a cosa, entro quando, e cosa succede se i documenti non ci sono. Senza girarci intorno.
Aggiornato ad agosto 2026
Chi deve fare il DVR e entro quando
DVR vuol dire Documento di Valutazione dei Rischi. È il documento in cui scrivi quali sono i pericoli della tua attività, chi ci lavora sopra e cosa fai concretamente per ridurli.
- Hai dipendenti, anche uno solo: DVR obbligatorio
- Sei una ditta individuale senza dipendenti: il DVR non è obbligatorio, ma in cantiere ti chiederanno la documentazione da lavoratore autonomo
- Impresa appena aperta: valutazione subito, documento entro 90 giorni
L'obbligo scatta dal primo lavoratore. Non conta se è un apprendista, un part-time, uno stagionale o un familiare regolarmente assunto. Se hai anche una sola persona che lavora per te, il DVR ti serve. Redigerlo è un obbligo del datore di lavoro che la legge definisce non delegabile: puoi farti aiutare da un tecnico, ma la responsabilità resta tua.
Se hai aperto da poco, l'articolo 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 è preciso: la valutazione dei rischi va fatta subito, il documento va elaborato entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività. Novanta giorni per scrivere il documento, non per pensarci.
L'autocertificazione non esiste più. Dal 1° giugno 2013 anche le aziende piccole devono avere un DVR vero. Chi ha fino a 10 lavoratori può usare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, comma 5, approvate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, e il comma 6 dello stesso articolo apre la stessa possibilità a chi arriva fino a 50 lavoratori, approvate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012: è un formato guidato, più snello, ma resta un DVR a tutti gli effetti.
Cosa contiene un DVR fatto bene e quando va rifatto
Un DVR completo contiene la valutazione di tutti i rischi presenti, i criteri con cui li hai valutati, le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione che hai adottato, il programma degli interventi per migliorare nel tempo, l'indicazione di chi fa cosa, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione, del rappresentante dei lavoratori e del medico competente, e l'elenco delle mansioni che espongono a rischi particolari.
Vanno valutati anche i rischi che spesso si dimenticano: lo stress lavoro-correlato, la tutela delle lavoratrici in gravidanza, le differenze di età, di genere e di provenienza, il tipo di contratto.
Non c'è una scadenza a calendario. L'articolo 29, comma 3 dice che il DVR va rielaborato quando cambia qualcosa: modifiche al processo produttivo o all'organizzazione, nuove macchine, un infortunio significativo, o quando la sorveglianza sanitaria fa emergere un problema. In pratica, se oggi lavori diverso da come lavoravi tre anni fa, il documento va aggiornato.
Nei controlli la prima cosa che si guarda è se il documento parla della tua azienda o di un'azienda qualsiasi. Un DVR scaricato e compilato al volo si riconosce in due minuti.
POS, PSC e PiMUS: i documenti che servono in cantiere
POS vuol dire Piano Operativo di Sicurezza. Lo redige ogni impresa esecutrice che entra in cantiere, comprese quelle in subappalto, e vale per quel cantiere lì. I contenuti minimi sono elencati nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008: dati dell'impresa, lavorazioni che svolgi, attrezzature, addetti al primo soccorso e all'antincendio, nominativi del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione. Un POS non si ricicla da un lavoro all'altro.
PSC vuol dire Piano di Sicurezza e Coordinamento. Non lo fai tu: lo redige il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il CSP, nominato dal committente quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, come stabilisce l'articolo 90, comma 3. Durante i lavori il ruolo passa al CSE, il coordinatore per l'esecuzione. Il tuo POS deve essere coerente con il PSC, altrimenti il coordinatore te lo rimanda indietro e in cantiere non entri.
PiMUS vuol dire Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio. Serve ogni volta che si monta un ponteggio. Lo predispone, tramite una persona competente, il datore di lavoro dell'impresa che esegue il montaggio, e va tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza (articolo 134). I contenuti sono nell'Allegato XXII e comprendono anche il disegno esecutivo del ponteggio.
Dal 1° ottobre 2024 c'è anche la patente a crediti, prevista dall'articolo 27. Riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, esclusi chi fa solo forniture o prestazioni intellettuali. Si parte da 30 crediti e sotto i 15 non si può più operare in cantiere.
Sagre, concerti e fiere: la sicurezza di chi monta e quella del pubblico
Organizzi una sagra, un concerto in piazza, una fiera. A un certo punto ti chiedono il piano di sicurezza e nessuno ti spiega quale, perché i piani sono due e riguardano persone diverse. Da una parte c'è chi lavora per montare il palco o gli stand. Dall'altra c'è chi poi ci sta davanti. Due materie separate, con norme separate.
Il montaggio e lo smontaggio sono lavoro, e la legge li tratta come un cantiere. L'articolo 88, comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008, aggiunto dall'articolo 32 del decreto legge 69/2013 convertito nella legge 98/2013, estende il Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche. Le regole di dettaglio stanno nel decreto interministeriale del 22 luglio 2014, firmato dal Ministro del lavoro con il Ministro della salute, ed è un decreto diviso in due parti che vanno tenute separate. Il Capo I riguarda il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, compresi l'allestimento e il disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici. Il Capo II riguarda le manifestazioni fieristiche, con soglie e allegati propri.
Per gli spettacoli il committente non è per forza chi presta la piazza: è il soggetto che ha la titolarità ed esercita i poteri decisionali e di spesa sull'allestimento, anche se i lavori sono frazionati fra più affidamenti. Vale anche qui la regola delle più imprese che governa i cantieri edili: se le imprese esecutrici sono più di una, tocca a lui designare i coordinatori. Qualcosa però cambia. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono quelli dell'allegato III del decreto, non dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008; per le fiere è l'allegato VI, e il piano deve tenere conto del documento unico di valutazione dei rischi redatto dal gestore o dall'organizzatore. Il fascicolo dell'opera non si fa. Non si applicano nemmeno i commi 10 e 11 dell'articolo 90: niente sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, e non vale l'alleggerimento previsto per i lavori privati sotto i 100.000 euro, dove le funzioni del coordinatore per la progettazione passano al coordinatore per l'esecuzione. Qui il coordinatore per la progettazione va designato comunque.
Non tutti gli allestimenti ci rientrano, e i numeri cambiano fra spettacoli e fiere. Per gli spettacoli l'articolo 1, comma 3 lascia fuori le pedane fino a 2 metri rispetto a un piano stabile che non sono connesse ad altre strutture e non ne sostengono; le travi, i sistemi di travi e i graticci sospesi a stativi o torri, montati al suolo o sul piano del palco, con altezza finale fino a 6 metri per gli stativi e 8 metri per le torri; e le opere temporanee prefabbricate di un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti da lui, fino a 7 metri complessivi. Per le fiere l'articolo 6, comma 3 usa altre misure: strutture allestitive sotto i 6,50 metri, strutture biplanari con proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadri, tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti di un unico fabbricante fino a 8,50 metri. Sotto queste soglie cade il Capo I del Titolo IV, cioè piano di sicurezza e coordinamento, coordinatori e notifica preliminare: restano tutti gli altri obblighi del D.Lgs. 81/2008, dalla valutazione dei rischi alla formazione alle regole su lavori in quota e opere provvisionali. Sopra, chi monta deve avere la formazione dell'allegato XXI, la stessa prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.
La sicurezza del pubblico è un'altra partita e non passa dal D.Lgs. 81/2008. Capienza, vie di esodo e piano di emergenza stanno nel TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: per gli eventi di pubblico spettacolo il Comune, ai fini dell'autorizzazione, acquisisce il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 80 del RD 773/1931. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri (articolo 141, comma 2 del RD 635/1940). E per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se la commissione competente ha già concesso l'agibilità da non più di due anni, salvo che la natura dei luoghi richieda un controllo specifico. Per capire quali documenti servono e chi li deve firmare si parte sempre da lì: che tipo di allestimento è, che altezze raggiunge, quante imprese lavorano al montaggio e quante persone sono attese.
Le nomine: RSPP, preposto, addetti emergenze
RSPP vuol dire Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Designarlo è un altro obbligo non delegabile. Nelle imprese piccole molto spesso è il datore di lavoro stesso a svolgere questo ruolo, e in quel caso deve fare un corso specifico la cui durata cambia in base al rischio dell'attività.
Il preposto è chi sorveglia sul campo che le regole vengano rispettate: il capocantiere, il caposquadra, il capo officina. Dal 2021 il datore di lavoro è tenuto a individuarlo, non basta che ci sia di fatto. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, il corso preposto è di 12 ore con aggiornamento di 6 ore ogni due anni, e non si può fare in e-learning: va seguito in aula o in videoconferenza sincrona.
Lo stesso Accordo prevede un corso base di 16 ore per tutti i datori di lavoro, con aggiornamento quinquennale di 6 ore, da completare entro maggio 2027.
Poi ci sono gli addetti alle emergenze. Antincendio: il D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, prevede tre livelli con corsi da 4, 8 e 16 ore e aggiornamento ogni cinque anni. Primo soccorso: il D.M. 388/2003 divide le aziende in gruppo A, B e C, con corso da 16 ore per il gruppo A e da 12 ore per i gruppi B e C, e aggiornamento ogni tre anni.
Tutte le nomine vanno fatte per iscritto e accettate per iscritto. Un incarico dato a voce non regge davanti a un controllo e non regge davanti a un giudice.
Sorveglianza sanitaria: quando serve il medico competente
La sorveglianza sanitaria è disciplinata dall'articolo 41 e scatta quando la valutazione dei rischi la rende necessaria: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, polveri, agenti chimici, uso del videoterminale oltre una certa soglia settimanale, lavoro notturno. In edilizia serve quasi sempre.
Il medico competente non è il medico di famiglia. È un medico con requisiti specifici, nominato dal datore di lavoro, che collabora alla valutazione dei rischi e visita i lavoratori.
Le visite previste sono quella preventiva, prima di assegnare la mansione, quella periodica, di norma annuale salvo diversa periodicità stabilita dal medico in base al rischio, quella al cambio mansione, quella su richiesta del lavoratore e quella alla cessazione del rapporto nei casi previsti.
Alla fine il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione. Se il lavoratore o il datore di lavoro non sono d'accordo, possono fare ricorso entro trenta giorni all'organo di vigilanza del territorio.
Noi non facciamo le visite, ma collaboriamo con più medici competenti della zona: ti indichiamo quello giusto per la tua attività e teniamo insieme le due cose, il documento di valutazione dei rischi e il protocollo sanitario.
Cosa rischi se i documenti mancano o sono vecchi
Qui non si parla di multe amministrative. La mancata valutazione dei rischi è una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro: l'articolo 55, comma 1 prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro. Gli importi sono quelli rivalutati e vengono aggiornati periodicamente per decreto. La stessa fascia si applica alla mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione. Anche la mancata sorveglianza sanitaria è sanzionata dallo stesso articolo.
C'è poi la sospensione dell'attività prevista dall'articolo 14: la mancata elaborazione del DVR rientra tra le violazioni gravi che possono far fermare il cantiere o il reparto.
Sul fronte cantieri, chi opera senza patente a crediti o con meno di 15 crediti rischia una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 12.000 euro, e l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. L'importo minimo è stato raddoppiato dal decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025 n. 198.
Poi ci sono le conseguenze pratiche, quelle che pesano di più. Senza documenti in regola non superi la verifica dell'idoneità tecnico-professionale e il committente non ti può affidare i lavori. E se succede un infortunio, la posizione dell'azienda peggiora molto sia in sede penale sia con l'assicurazione.
Come lavoriamo su questi documenti
Veniamo in azienda o in cantiere e guardiamo cosa fai davvero: le macchine, i posti, le persone, le lavorazioni. Da lì nasce un documento che parla di te, non un modello con il tuo nome sopra.
Ti diciamo prima cosa serve, in quanto tempo si fa e quanto costa. Documenti, tempi e parcella chiari prima di iniziare.
Una precisazione onesta sui costi. La nostra parcella copre il lavoro tecnico: sopralluogo, valutazione, redazione dei documenti, nomine, assistenza. Le visite del medico competente e i corsi di formazione sono costi a parte, che vanno al medico e all'ente che eroga il corso. Te li separiamo sempre nel preventivo, così sai cosa stai pagando e a chi.
Lo studio è a Torrepaduli di Ruffano e lavora in tutto il Salento e nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Le scadenze le teniamo noi. Aggiornamenti dei corsi, visite mediche, revisioni del DVR: ti avvisiamo prima che scadano. Tu torni a pensare al tuo lavoro.
Questa pagina spiega la regola generale in modo divulgativo. Ogni situazione ha i suoi dettagli: prima di decidere, facci vedere il tuo caso.
Domande frequenti
Le domande
che ci fanno.
Ho un solo dipendente. Devo fare il DVR?
Sì. L'obbligo scatta dal primo lavoratore, senza soglie minime. Vale anche per apprendisti, part-time e familiari regolarmente assunti.
Ho appena aperto l'attività. Quanto tempo ho per fare il DVR?
L'articolo 28, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 dà novanta giorni dall'inizio dell'attività per elaborare il documento. La valutazione dei rischi però va fatta subito, dal primo giorno.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Non c'è una scadenza fissa. Va rifatto quando cambia il processo produttivo o l'organizzazione, quando entrano nuove macchine, dopo un infortunio significativo o se la sorveglianza sanitaria segnala qualcosa. Nella pratica, se il lavoro è cambiato, il documento va cambiato.
Posso usare lo stesso POS per due cantieri diversi?
No. Il POS è riferito al singolo cantiere: descrive quelle lavorazioni, quelle attrezzature, quelle interferenze. Un POS copiato viene respinto dal coordinatore.
Sono un lavoratore autonomo senza dipendenti. Mi serve il POS?
No, il POS lo redigono le imprese esecutrici che hanno lavoratori. A te servono altri documenti per entrare in cantiere, tra cui quelli dell'idoneità tecnico-professionale e, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti.
Il DVR posso scaricarlo da internet e compilarlo da solo?
Puoi, ma serve a poco. Un documento generico non regge a un controllo e soprattutto non ti protegge se succede qualcosa, perché non descrive i rischi reali della tua attività.
Il medico competente lo trovate voi?
Sì. Collaboriamo con più medici competenti e ti mettiamo in contatto con quello più adatto alla tua attività e alla tua zona. La nomina la firma il datore di lavoro, ma la parte organizzativa la seguiamo noi, così la sorveglianza sanitaria e il DVR parlano la stessa lingua: le mansioni valutate nel documento sono le stesse su cui il medico imposta il protocollo sanitario.
Quanto costa mettere in regola la mia azienda?
Dipende da quanti lavoratori hai, dal tipo di lavorazioni e da cosa hai già. Dopo un sopralluogo ti diamo un preventivo scritto, con la nostra parcella separata dai costi di visite mediche e corsi.
Organizzo una sagra con un palco piccolo. Serve il coordinatore?
Dipende da com'è fatto il palco e da quante imprese lo montano. Il decreto del 22 luglio 2014 lascia fuori, fra l'altro, le pedane fino a 2 metri non connesse ad altre strutture e le opere prefabbricate di un unico fabbricante montate secondo le sue indicazioni fino a 7 metri complessivi. E anche sopra quelle soglie i coordinatori si designano solo se le imprese esecutrici sono più di una. Per stabilirlo servono le schede tecniche della struttura e l'elenco di chi lavora al montaggio.
Il piano di sicurezza dell'evento copre anche il pubblico?
No. Il piano di sicurezza e coordinamento riguarda chi monta e chi smonta le strutture. Per il pubblico valgono il TULPS e le regole tecniche antincendio: capienza, vie di esodo e piano di emergenza si trattano davanti alla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo oppure, per capienze pari o inferiori a 200 persone, con la relazione tecnica prevista dall'articolo 141, comma 2 del RD 635/1940.
Le linee guida del Ministero dell'Interno del 2018 valgono per la mia manifestazione?
Dipende dal tipo di evento. Le linee guida allegate alla direttiva del 18 luglio 2018 sono scritte per le manifestazioni pubbliche all'aperto con peculiari condizioni di criticità non assoggettate ai procedimenti dell'articolo 80 del TULPS, e fissano fra l'altro una densità di affollamento massima di 2 persone per metro quadro e almeno tre varchi di allontanamento. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo soggette all'articolo 80 lo stesso documento le indica come utile riferimento integrativo, non come regola che sostituisce le valutazioni della commissione di vigilanza.
Chiamaci e ti diciamo cosa ti manca.
Portaci quello che hai, anche se è poco o vecchio di anni. Guardiamo insieme cosa serve davvero per la tua attività, in quanto tempo si fa e quanto costa. Geom. Amedeo Falcone 347 135 0574, Ing. Simonetta Panico 340 924 2520, info@salentosicurezza.com. Lo studio è in Via Alessandro Volta 28, Torrepaduli di Ruffano (LE), aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00.
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