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Pratiche edilizie a Lecce e provincia: CILA, SCIA, permesso di costruire

Vuoi rifare il bagno, chiudere una veranda, spostare un muro o ristrutturare casa da cima a fondo. La prima domanda è sempre la stessa: devo chiedere qualcosa al Comune? Dipende dai lavori. Alcuni si fanno e basta. Altri hanno bisogno di una comunicazione firmata da un tecnico. Altri ancora di un vero permesso, con attesa e contributi da pagare. Sbagliare titolo non è un dettaglio: il cantiere si ferma e la sanzione arriva lo stesso. Lo studio segue pratiche edilizie dal 2000, da Ruffano a tutta la provincia di Lecce. Tu ci racconti cosa vuoi fare. Noi capiamo quale strada serve e la portiamo in fondo.

Aggiornato ad agosto 2026

Quale titolo edilizio serve, caso per caso

Il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) divide i lavori in gruppi. La regola generale è semplice: più cambi la casa, più il titolo diventa impegnativo.

  • Edilizia libera (art. 6): manutenzione ordinaria, tinteggiature, sostituzione di pavimenti e sanitari, alcune opere per eliminare le barriere architettoniche. Non presenti niente al Comune. Ma se tocchi le strutture, non è più edilizia libera.
  • CILA, cioè Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (art. 6-bis): copre quello che non è edilizia libera e non richiede SCIA o permesso. Ci rientra la manutenzione straordinaria che non tocca strutture né prospetti, per esempio spostare tramezzi interni o rifare gli impianti. Asseverata vuol dire che un tecnico abilitato firma e si prende la responsabilità della conformità.
  • SCIA, cioè Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22): serve quando la manutenzione straordinaria riguarda le parti strutturali o i prospetti, per il restauro e risanamento conservativo che tocca le strutture e per la ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera.
  • Permesso di costruire (art. 10): serve per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione edilizia pesante e per la ristrutturazione urbanistica. Qui il Comune deve rilasciare un atto. Non basta presentare e partire.
  • SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23): in alcuni casi previsti dalla legge la SCIA sostituisce il permesso. I lavori però possono iniziare solo trenta giorni dopo la presentazione.
  • CILA-S: è la CILA usata per gli interventi Superbonus (art. 119, comma 13-ter, DL 34/2020). Ha un modello suo, con una sezione obbligatoria sul titolo che ha legittimato l'edificio o sulla costruzione anteriore al 1° settembre 1967.

Il confine tra un titolo e l'altro non si decide a occhio. Dipende da cosa tocchi (strutture, prospetti, volumi, destinazione d'uso) e da dove si trova l'immobile. Centro storico, vincolo paesaggistico e zona agricola cambiano le carte in tavola.

Cosa prepara lo studio prima di presentare la pratica

Prima di scrivere una riga di pratica bisogna sapere com'è fatta la casa oggi e com'era quando è nata. È qui che si gioca la partita, non nella compilazione del modulo.

  • Sopralluogo e rilievo: misuriamo lo stato di fatto, non ci fidiamo delle vecchie piante.
  • Ricerca dei titoli precedenti in Comune: licenza edilizia, concessione, condono, permessi successivi. Serve a ricostruire lo stato legittimo dell'immobile.
  • Visura e planimetria catastale: controlliamo che il catasto corrisponda alla realtà. Se non corrisponde, si sistema prima.
  • Verifica urbanistica: zona di piano, indici, distanze, vincoli. Qui si scopre se il progetto sta in piedi o va cambiato.
  • Elaborati grafici: stato attuale, stato di progetto e sovrapposizione con il giallo e il rosso.
  • Relazione tecnica e asseverazione: il tecnico dichiara al Comune che l'intervento rispetta norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.
  • Pratiche collegate quando servono: autorizzazione paesaggistica, deposito sismico, adempimenti antincendio, notifica preliminare e nomina dei coordinatori per la sicurezza quando in cantiere lavora più di un'impresa.

Se manca qualcosa te lo diciamo prima, non a metà lavori. Documenti, tempi e parcella chiari prima di iniziare.

Come funziona con il Comune e quanto si aspetta davvero

Con la CILA presenti e i lavori possono iniziare subito. Il Comune fa un controllo successivo.

Con la SCIA l'efficacia è immediata: i lavori partono dal giorno del deposito. Il Comune ha trenta giorni per vietare la prosecuzione o chiedere di conformarsi (art. 19, comma 6-bis, legge 241/1990). Passati i trenta giorni può intervenire solo in autotutela, con motivazioni precise.

Il permesso di costruire segue l'art. 20 del DPR 380/2001. Il responsabile del procedimento ha sessanta giorni per l'istruttoria e la proposta, poi ci sono trenta giorni per l'atto finale. In tutto novanta giorni. Il Comune può interrompere il termine una sola volta per chiedere documenti. Se non risponde e non nega, sull'istanza si forma il silenzio assenso. C'è però un'eccezione che qui da noi pesa parecchio: se l'immobile è gravato da vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o culturali il silenzio assenso non si forma, e si passa alla conferenza di servizi.

Attenzione a una cosa: novanta giorni è il termine di legge, non la media reale di ogni ufficio tecnico. Su immobili vincolati entrano in gioco i pareri di altri enti e i tempi si allungano.

Una volta rilasciato, il permesso ha una scadenza (art. 15). I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e finire entro tre anni dall'inizio. La proroga si può chiedere, ma la domanda va presentata prima che il termine scada.

Varianti in corso d'opera: quando il cantiere cambia idea

Capita spesso. Si apre un muro e si trova altro, oppure cambi tu idea sulla finestra.

Se la modifica è contenuta e non incide su volumi, sagoma, destinazione d'uso o parti strutturali, di solito si sistema con una variante presentata prima della fine dei lavori.

Se invece la modifica è sostanziale, serve un nuovo titolo prima di procedere. Le variazioni essenziali vengono trattate come lavori in difformità, e da lì si finisce nel capitolo delle sanzioni.

Regola pratica: chiamaci prima di fare la modifica, non dopo. Una variante presentata in tempo costa molto meno di una sanatoria.

Computo metrico e direzione dei lavori: chi controlla costi ed esecuzione

Ti arrivano tre preventivi per lo stesso lavoro e non si somigliano. Uno è una riga sola con un totale in fondo, un altro elenca venti voci, il terzo sta in mezzo. Il computo metrico estimativo serve proprio a questo: misura le quantità voce per voce, associa a ogni voce un prezzo unitario e arriva a un totale che si legge riga per riga.

Sotto il computo si mette il quadro economico. Non è il costo dei lavori: è la spesa completa dell'operazione, e di solito comprende anche onorari tecnici, tributi, imprevisti e IVA. Il prezzo unitario di ogni voce, di solito, non si inventa: si prende da un prezzario. In Puglia il riferimento è l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, aggiornato ogni anno dalla Giunta regionale: l'edizione in vigore è quella approvata con deliberazione n. 774 del 16 giugno 2026, dal 1° luglio 2026.

Quel prezzario nasce per i lavori pubblici. L'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 vuole che il costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni si determini sui prezzari aggiornati predisposti ogni anno dalle Regioni, ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Nei lavori privati non c'è una norma che ti obblighi a usarlo per il prezzo che pattuisci con l'impresa. Ma è pubblico e chiunque può controllarlo: è un riferimento, non un listino imposto. Con il computo davanti confronti preventivi diversi sulla stessa griglia di voci e di quantità, invece che a occhio.

La direzione dei lavori riguarda invece l'esecuzione. Chi dirige i lavori e chi li esegue sono due soggetti distinti, e il DPR 380/2001 li tiene separati: nella denuncia delle opere strutturali, dove vanno indicati committente, progettista delle strutture, direttore dei lavori e costruttore (art. 65, comma 2), e nella responsabilità, dove l'articolo 64, comma 5 assegna a ciascuno la parte di sua competenza. Il direttore dei lavori controlla che quello che si costruisce corrisponda al progetto e al titolo edilizio presentato. E l'articolo 29, comma 1, lo mette accanto al titolare del permesso, al committente e al costruttore quando si tratta di rispondere degli abusi.

Poi c'è la domanda vera: quando è obbligatoria. Nei lavori pubblici sempre: l'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 vuole che la stazione appaltante nomini il direttore dei lavori prima dell'avvio della procedura per l'affidamento. Nei lavori privati un obbligo generale non c'è. C'è dove ci sono strutture: l'articolo 64, comma 3, del DPR 380/2001 chiede che le opere in cemento armato, normale e precompresso, e quelle a struttura metallica siano eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto all'albo e nei limiti delle proprie competenze. Il suo nome finisce nella denuncia che il costruttore presenta allo sportello unico prima di iniziare, e a lui tocca depositare, entro sessanta giorni da quando sono ultimate le parti che incidono sulla stabilità, la relazione prevista dall'articolo 65, comma 6. Il coordinamento della sicurezza resta un incarico distinto, con requisiti e responsabilità sue.

Agibilità e catasto: i due passaggi che chiudono la pratica

Finiti i lavori, la pratica non è finita. Restano due adempimenti che quasi tutti dimenticano e che poi saltano fuori al rogito, con la casa già promessa in vendita.

La segnalazione certificata di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 24, comma 2, DPR 380/2001). Attesta sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'immobile e dei suoi impianti. Chi non la presenta nei termini prende una sanzione amministrativa da 77 a 464 euro (art. 24, comma 3).

L'aggiornamento catastale si fa con il Docfa, cioè la procedura informatica dell'Agenzia delle Entrate per i Documenti Catasto Fabbricati. Se i lavori hanno cambiato planimetria, superfici, destinazione o rendita, la variazione va presentata entro trenta giorni dalla fine lavori. Il ritardo è sanzionato.

APE: quando serve, chi lo firma e quanto dura

L'APE, cioè l'attestato di prestazione energetica, non fotografa la bolletta: esprime la quantità annua di energia primaria necessaria a far funzionare l'immobile con un uso standard, e da quel calcolo ricava la classe (art. 2, lettera c, D.Lgs. 192/2005). Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti ne sono dotati prima dell'agibilità (art. 6, comma 1, che nel testo parla ancora di certificato di agibilità). Serve poi quando l'immobile si vende, si trasferisce a titolo gratuito o si dà in nuova locazione (comma 2), e quando un incentivo fiscale si misura sul salto di classe, che si dimostra confrontando l'attestato prima e dopo i lavori. L'Appendice A del decreto interministeriale 26 giugno 2015 elenca invece i casi in cui l'obbligo di dotazione non scatta.

  • Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • Edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo, o quando l'attività svolta al loro interno non ne prevede la climatizzazione
  • Edifici agricoli o rurali non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • Box, cantine, autorimesse, depositi, parcheggi multipiano e strutture simili, il cui utilizzo standard non prevede l'impiego di sistemi tecnici; l'APE resta richiesto per le porzioni adibite a ufficio, se scorporabili
  • Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • Ruderi e fabbricati in costruzione venduti allo stato di scheletro strutturale o al rustico, purché lo stato sia dichiarato espressamente nell'atto notarile
  • Manufatti che non rientrano nella definizione di edificio, per esempio una piscina all'aperto

Non lo può firmare chiunque. L'articolo 2, comma 3 del DPR 75/2013 chiede uno dei titoli tecnici elencati, l'iscrizione all'ordine o al collegio e l'abilitazione alla progettazione di edifici e degli impianti asserviti, ciascuno nell'ambito delle competenze che la legge gli riconosce. Se il tecnico non è competente in tutti quei campi deve operare insieme a un altro tecnico abilitato, in modo che il gruppo li copra tutti. E l'attestato non si redige a tavolino: chi lo firma deve fare almeno un sopralluogo sull'immobile per reperire e verificare i dati, in ogni caso e non solo sugli edifici esistenti (art. 4, comma 6, del decreto interministeriale 26 giugno 2015). L'APE riporta espressamente se il sopralluogo è stato eseguito.

Dieci anni dal rilascio è il tetto massimo di validità, e l'attestato va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che cambia la classe energetica. Se hai in casa un APE vecchio, la data da sola non basta a dirti se vale ancora. Ma quei dieci anni non sono automatici: reggono solo se si rispettano i controlli di efficienza energetica degli impianti, a partire da quello termico. Se una scadenza salta, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della prima scadenza non rispettata (art. 6, comma 5). Per questo i libretti di impianto si allegano all'attestato.

Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione va inserita la clausola con cui l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'attestato, e la copia si allega al contratto tranne che nelle locazioni di singole unità immobiliari. È uno dei controlli da chiudere prima del rogito, come quando la planimetria non corrisponde allo stato dei luoghi. Se dichiarazione o allegazione mancano, la sanzione va da 3.000 a 18.000 euro, in solido e in parti uguali fra le parti; è da 1.000 a 4.000 euro per la locazione di singole unità ed è ridotta alla metà se la durata non supera i tre anni. Pagarla non esonera dal presentare comunque alla Regione la dichiarazione o la copia dell'APE entro quarantacinque giorni (art. 6, comma 3).

L'attestato non si esaurisce con la consegna al cliente: ovunque in Italia il certificatore lo trasmette alla Regione competente e consegna la copia al richiedente entro i quindici giorni successivi (paragrafo 7.1.5 delle linee guida nazionali). In Puglia quella trasmissione passa per il Catasto energetico regionale, istituito dalla legge regionale 36/2016. La stessa legge chiede a chi certifica di accreditarsi per via telematica nell'elenco regionale sul portale Sistema Puglia e di trasmettere l'APE solo con la procedura on line della Regione, in formato XML compatibile con il sistema nazionale SIAPE. L'accesso all'accreditamento comporta un contributo una tantum di 100 euro, e ogni attestato inserito ne costa 10. Sono somme dovute alla Regione, non compensi professionali.

Cosa rischia chi fa lavori senza titolo

Qui i numeri sono pubblici e vale la pena conoscerli. Sono sanzioni previste dalla legge e si pagano allo Stato o al Comune. Non c'entrano niente con l'onorario dello studio.

  • CILA non presentata: sanzione di 1.000 euro (art. 6-bis, comma 5, DPR 380/2001). Si riduce di due terzi, quindi a 333,33 euro, se la presenti spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso.
  • Lavori in assenza o in difformità dalla SCIA: la regolarizzazione non passa più dall'art. 37, comma 4, abrogato dal decreto Salva Casa, ma dall'art. 36-bis, comma 5, lettera b) del DPR 380/2001. Si paga il doppio dell'aumento di valore dell'immobile stimato dall'Agenzia delle Entrate, comunque non meno di 1.032 e non più di 10.328 euro. L'importo scende tra 516 e 5.164 euro se l'intervento era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia quando è stato realizzato sia quando presenti la domanda.
  • Parziali difformità dal permesso di costruire e variazioni essenziali: dal decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito nella legge 105/2024) c'è l'art. 36-bis del DPR 380/2001, una sanatoria semplificata. Qui però l'importo non ha un tetto: si paga il doppio del contributo di costruzione, aumentato del 20%. L'aumento del 20% non si applica se l'intervento era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia quando è stato realizzato sia al momento della domanda.
  • Lavori senza permesso di costruire o in totale difformità: il Comune ordina la demolizione. Se non demolisci entro novanta giorni scatta una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro (art. 31, comma 4-bis) e il bene può essere acquisito al patrimonio comunale.
  • Sul penale l'art. 44 prevede l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro per i lavori eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità.

C'è poi un costo che nessuna tabella misura. Una casa con i titoli non in ordine si vende male e la banca fa storie sul mutuo. Se hai un lavoro vecchio mai dichiarato, portacelo. Molto spesso si sistema.

Quanto si paga: tributi al Comune e onorario dello studio

Sono due cose diverse e vanno tenute separate, altrimenti non si capisce niente della spesa.

Al Comune paghi il contributo di costruzione (art. 16, DPR 380/2001), che si divide in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Gli importi non sono uguali ovunque: li stabilisce ogni Comune con le proprie tabelle. La CILA di norma non lo prevede, la SCIA e il permesso di costruire spesso sì, ma dipende dall'intervento. A questi si aggiungono i diritti di segreteria e le marche da bollo.

Allo studio paghi l'onorario per rilievo, ricerca dei titoli, progetto, pratica e rapporti con l'ufficio tecnico. Te lo diciamo prima, per iscritto, con dentro cosa è compreso e cosa no.

Il preventivo lo facciamo su misura, perché due pratiche che sembrano uguali possono richiedere un lavoro molto diverso. Guardiamo le carte, ti diciamo cosa serve e ti diamo una cifra ferma per iscritto prima di iniziare, con dentro cosa è compreso e cosa no. Così sai a cosa vai incontro prima di decidere.

Questa pagina spiega la regola generale in modo divulgativo. Ogni situazione ha i suoi dettagli: prima di decidere, facci vedere il tuo caso.

Domande frequenti

Le domande
che ci fanno.

Come faccio a sapere se per i miei lavori serve la CILA o la SCIA?

Dipende soprattutto da una cosa: se tocchi le strutture o i prospetti. Tramezzi interni e impianti di solito stanno in CILA. Se apri un vano su un muro portante o modifichi la facciata, si passa alla SCIA. Mandaci due foto e la planimetria e te lo diciamo subito.

Posso iniziare i lavori lo stesso giorno in cui presento la pratica?

Con CILA e SCIA sì, l'efficacia è immediata. Con il permesso di costruire no, devi aspettare il rilascio. Con la SCIA alternativa al permesso di costruire i lavori partono trenta giorni dopo la presentazione.

Ho rifatto il bagno senza dire niente a nessuno. Ho un problema?

Se hai solo sostituito piastrelle e sanitari senza toccare tramezzi o strutture, di solito è edilizia libera. Se hai spostato muri, quella era una CILA. Presentata in ritardo costa 1.000 euro, che scendono a 333,33 euro se i lavori sono ancora in corso. Prima di preoccuparti, fai vedere lo stato di fatto a un tecnico.

Quanto tempo ci mette il Comune a rilasciare il permesso di costruire?

La legge dice novanta giorni: sessanta per l'istruttoria e trenta per l'atto finale. Il Comune può fermare il conteggio una sola volta per chiedere documenti. Con vincoli paesaggistici o pareri di altri enti si va oltre. Quando vediamo la pratica ti diamo una stima realistica.

Il permesso di costruire scade?

Sì. I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e finire entro tre anni dall'inizio. La proroga si può chiedere, ma prima che il termine sia scaduto, non dopo.

Devo fare l'agibilità anche per una semplice ristrutturazione?

Dipende dall'intervento. Quando è dovuta va presentata entro quindici giorni dalla fine dei lavori. Non presentarla costa da 77 a 464 euro di sanzione e crea grane alla prima vendita.

Devo andare io in Comune?

Quasi mai. Le pratiche si presentano online sul portale del Comune e la parte digitale la gestiamo noi. A te servono documento di identità, dati catastali e i vecchi titoli se li hai. Ti aggiorniamo noi. Tu torni a pensare alle tue cose.

Lavorate anche fuori da Ruffano?

Sì. Lavoriamo in tutto il Salento e nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Ogni Comune ha i suoi moduli e le sue abitudini, e li conosciamo.

Ho tre preventivi diversi tra loro. Quale conviene?

Così come sono, probabilmente nessuno dei tre è confrontabile con gli altri. Se ognuno elenca voci e quantità sue, stai paragonando totali, non lavori. Il computo metrico li rimette sulla stessa griglia: stesse voci, stesse quantità, stesso prezzario. Chiedi a ogni impresa di quotare quella griglia e i tre numeri diventano leggibili.

Il direttore dei lavori risponde se l'impresa sbaglia?

Dipende dall'errore. Sugli abusi edilizi l'articolo 29, comma 1, del DPR 380/2001 lo mette accanto agli altri per la conformità al permesso e alle modalità esecutive che il permesso stabilisce. Il comma 2 lo esclude se ha contestato la violazione agli altri soggetti e ne ha dato contemporanea e motivata comunicazione al Comune, ma non vale per le varianti in corso d'opera; e nei casi di totale difformità o di variazione essenziale deve anche rinunciare all'incarico contestualmente a quella comunicazione. Se non lo fa, il dirigente comunale segnala il fatto al consiglio dell'ordine, che può sospenderlo dall'albo da tre mesi a due anni. Sulle opere strutturali vale invece l'articolo 64, comma 5: risponde, per la parte di sua competenza, della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e della qualità dei materiali impiegati.

L'APE è la stessa cosa della diagnosi energetica?

No. L'APE fotografa la prestazione dell'immobile in condizioni d'uso standard e lo colloca in una classe. La diagnosi energetica è una procedura sistematica che analizza il profilo di consumo e quantifica le opportunità di risparmio sotto il profilo costi-benefici (art. 2, D.Lgs. 102/2014). L'APE dice dove sei, la diagnosi cosa conviene fare.

Ho un APE del 2018. Posso usarlo per vendere?

Dipende. Dieci anni sono il tetto massimo, non una garanzia. Se sono saltati i controlli di efficienza energetica dell'impianto termico l'attestato è già decaduto, e se nel frattempo i lavori hanno cambiato la classe energetica va rifatto. Si controllano la data di rilascio e le manutenzioni annotate sul libretto d'impianto.

Devo indicare la classe energetica nell'annuncio di vendita o di affitto?

Sì. Gli annunci di vendita e di locazione diffusi con qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e la classe corrispondente (art. 6, comma 8, D.Lgs. 192/2005). Fanno eccezione le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno. Chi omette i dati rischia da 500 a 3.000 euro (art. 15, comma 10).

Raccontaci che lavori vuoi fare.

Chiama il Geom. Amedeo Falcone al 347 135 0574 oppure scrivi a info@salentosicurezza.com. Bastano due foto, la planimetria e i dati catastali per capire quale titolo serve. Lo studio è in Via Alessandro Volta 28, a Torrepaduli di Ruffano, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00. Prima di iniziare ti diciamo cosa serve, quanto tempo ci vuole e quanto costa.

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