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Pratiche edilizie a Lecce e provincia: CILA, SCIA, permesso di costruire
Vuoi rifare il bagno, chiudere una veranda, spostare un muro o ristrutturare casa da cima a fondo. La prima domanda è sempre la stessa: devo chiedere qualcosa al Comune? Dipende dai lavori. Alcuni si fanno e basta. Altri hanno bisogno di una comunicazione firmata da un tecnico. Altri ancora di un vero permesso, con attesa e contributi da pagare. Sbagliare titolo non è un dettaglio: il cantiere si ferma e la sanzione arriva lo stesso. Lo studio segue pratiche edilizie dal 2000, da Ruffano a tutta la provincia di Lecce. Tu ci racconti cosa vuoi fare. Noi capiamo quale strada serve e la portiamo in fondo.
Aggiornato ad agosto 2026
Quale titolo edilizio serve, caso per caso
Il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) divide i lavori in gruppi. La regola generale è semplice: più cambi la casa, più il titolo diventa impegnativo.
- Edilizia libera (art. 6): manutenzione ordinaria, tinteggiature, sostituzione di pavimenti e sanitari, alcune opere per eliminare le barriere architettoniche. Non presenti niente al Comune. Ma se tocchi le strutture, non è più edilizia libera.
- CILA, cioè Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (art. 6-bis): copre quello che non è edilizia libera e non richiede SCIA o permesso. Ci rientra la manutenzione straordinaria che non tocca strutture né prospetti, per esempio spostare tramezzi interni o rifare gli impianti. Asseverata vuol dire che un tecnico abilitato firma e si prende la responsabilità della conformità.
- SCIA, cioè Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22): serve quando la manutenzione straordinaria riguarda le parti strutturali o i prospetti, per il restauro e risanamento conservativo che tocca le strutture e per la ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera.
- Permesso di costruire (art. 10): serve per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione edilizia pesante e per la ristrutturazione urbanistica. Qui il Comune deve rilasciare un atto. Non basta presentare e partire.
- SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23): in alcuni casi previsti dalla legge la SCIA sostituisce il permesso. I lavori però possono iniziare solo trenta giorni dopo la presentazione.
- CILA-S: è la CILA usata per gli interventi Superbonus (art. 119, comma 13-ter, DL 34/2020). Ha un modello suo, con una sezione obbligatoria sul titolo che ha legittimato l'edificio o sulla costruzione anteriore al 1° settembre 1967.
Il confine tra un titolo e l'altro non si decide a occhio. Dipende da cosa tocchi (strutture, prospetti, volumi, destinazione d'uso) e da dove si trova l'immobile. Centro storico, vincolo paesaggistico e zona agricola cambiano le carte in tavola.
Cosa prepara lo studio prima di presentare la pratica
Prima di scrivere una riga di pratica bisogna sapere com'è fatta la casa oggi e com'era quando è nata. È qui che si gioca la partita, non nella compilazione del modulo.
- Sopralluogo e rilievo: misuriamo lo stato di fatto, non ci fidiamo delle vecchie piante.
- Ricerca dei titoli precedenti in Comune: licenza edilizia, concessione, condono, permessi successivi. Serve a ricostruire lo stato legittimo dell'immobile.
- Visura e planimetria catastale: controlliamo che il catasto corrisponda alla realtà. Se non corrisponde, si sistema prima.
- Verifica urbanistica: zona di piano, indici, distanze, vincoli. Qui si scopre se il progetto sta in piedi o va cambiato.
- Elaborati grafici: stato attuale, stato di progetto e sovrapposizione con il giallo e il rosso.
- Relazione tecnica e asseverazione: il tecnico dichiara al Comune che l'intervento rispetta norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.
- Pratiche collegate quando servono: autorizzazione paesaggistica, deposito sismico, adempimenti antincendio, notifica preliminare e nomina dei coordinatori per la sicurezza quando in cantiere lavora più di un'impresa.
Se manca qualcosa te lo diciamo prima, non a metà lavori. Documenti, tempi e parcella chiari prima di iniziare.
Come funziona con il Comune e quanto si aspetta davvero
Con la CILA presenti e i lavori possono iniziare subito. Il Comune fa un controllo successivo.
Con la SCIA l'efficacia è immediata: i lavori partono dal giorno del deposito. Il Comune ha trenta giorni per vietare la prosecuzione o chiedere di conformarsi (art. 19, comma 6-bis, legge 241/1990). Passati i trenta giorni può intervenire solo in autotutela, con motivazioni precise.
Il permesso di costruire segue l'art. 20 del DPR 380/2001. Il responsabile del procedimento ha sessanta giorni per l'istruttoria e la proposta, poi ci sono trenta giorni per l'atto finale. In tutto novanta giorni. Il Comune può interrompere il termine una sola volta per chiedere documenti. Se non risponde e non nega, sull'istanza si forma il silenzio assenso. C'è però un'eccezione che qui da noi pesa parecchio: se l'immobile è gravato da vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o culturali il silenzio assenso non si forma, e si passa alla conferenza di servizi.
Attenzione a una cosa: novanta giorni è il termine di legge, non la media reale di ogni ufficio tecnico. Su immobili vincolati entrano in gioco i pareri di altri enti e i tempi si allungano.
Una volta rilasciato, il permesso ha una scadenza (art. 15). I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e finire entro tre anni dall'inizio. La proroga si può chiedere, ma la domanda va presentata prima che il termine scada.
Varianti in corso d'opera: quando il cantiere cambia idea
Capita spesso. Si apre un muro e si trova altro, oppure cambi tu idea sulla finestra.
Se la modifica è contenuta e non incide su volumi, sagoma, destinazione d'uso o parti strutturali, di solito si sistema con una variante presentata prima della fine dei lavori.
Se invece la modifica è sostanziale, serve un nuovo titolo prima di procedere. Le variazioni essenziali vengono trattate come lavori in difformità, e da lì si finisce nel capitolo delle sanzioni.
Regola pratica: chiamaci prima di fare la modifica, non dopo. Una variante presentata in tempo costa molto meno di una sanatoria.
Agibilità e catasto: i due passaggi che chiudono la pratica
Finiti i lavori, la pratica non è finita. Restano due adempimenti che quasi tutti dimenticano e che poi saltano fuori al rogito, con la casa già promessa in vendita.
La segnalazione certificata di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 24, comma 2, DPR 380/2001). Attesta sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'immobile e dei suoi impianti. Chi non la presenta nei termini prende una sanzione amministrativa da 77 a 464 euro (art. 24, comma 3).
L'aggiornamento catastale si fa con il Docfa, cioè la procedura informatica dell'Agenzia delle Entrate per i Documenti Catasto Fabbricati. Se i lavori hanno cambiato planimetria, superfici, destinazione o rendita, la variazione va presentata entro trenta giorni dalla fine lavori. Il ritardo è sanzionato.
Cosa rischia chi fa lavori senza titolo
Qui i numeri sono pubblici e vale la pena conoscerli. Sono sanzioni previste dalla legge e si pagano allo Stato o al Comune. Non c'entrano niente con l'onorario dello studio.
- CILA non presentata: sanzione di 1.000 euro (art. 6-bis, comma 5, DPR 380/2001). Si riduce di due terzi, quindi a 333,33 euro, se la presenti spontaneamente mentre i lavori sono ancora in corso.
- Lavori in assenza o in difformità dalla SCIA: la regolarizzazione non passa più dall'art. 37, comma 4, abrogato dal decreto Salva Casa, ma dall'art. 36-bis, comma 5, lettera b) del DPR 380/2001. Si paga il doppio dell'aumento di valore dell'immobile stimato dall'Agenzia delle Entrate, comunque non meno di 1.032 e non più di 10.328 euro. L'importo scende tra 516 e 5.164 euro se l'intervento era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia quando è stato realizzato sia quando presenti la domanda.
- Parziali difformità dal permesso di costruire e variazioni essenziali: dal decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito nella legge 105/2024) c'è l'art. 36-bis del DPR 380/2001, una sanatoria semplificata. Qui però l'importo non ha un tetto: si paga il doppio del contributo di costruzione, aumentato del 20%. L'aumento del 20% non si applica se l'intervento era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia quando è stato realizzato sia al momento della domanda.
- Lavori senza permesso di costruire o in totale difformità: il Comune ordina la demolizione. Se non demolisci entro novanta giorni scatta una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro (art. 31, comma 4-bis) e il bene può essere acquisito al patrimonio comunale.
- Sul penale l'art. 44 prevede l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro per i lavori eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità.
C'è poi un costo che nessuna tabella misura. Una casa con i titoli non in ordine si vende male e la banca fa storie sul mutuo. Se hai un lavoro vecchio mai dichiarato, portacelo. Molto spesso si sistema.
Quanto si paga: tributi al Comune e onorario dello studio
Sono due cose diverse e vanno tenute separate, altrimenti non si capisce niente della spesa.
Al Comune paghi il contributo di costruzione (art. 16, DPR 380/2001), che si divide in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Gli importi non sono uguali ovunque: li stabilisce ogni Comune con le proprie tabelle. La CILA di norma non lo prevede, la SCIA e il permesso di costruire spesso sì, ma dipende dall'intervento. A questi si aggiungono i diritti di segreteria e le marche da bollo.
Allo studio paghi l'onorario per rilievo, ricerca dei titoli, progetto, pratica e rapporti con l'ufficio tecnico. Te lo diciamo prima, per iscritto, con dentro cosa è compreso e cosa no.
Il preventivo lo facciamo su misura, perché due pratiche che sembrano uguali possono richiedere un lavoro molto diverso. Guardiamo le carte, ti diciamo cosa serve e ti diamo una cifra ferma per iscritto prima di iniziare, con dentro cosa è compreso e cosa no. Così sai a cosa vai incontro prima di decidere.
Questa pagina spiega la regola generale in modo divulgativo. Ogni situazione ha i suoi dettagli: prima di decidere, facci vedere il tuo caso.
Domande frequenti
Le domande
che ci fanno.
Come faccio a sapere se per i miei lavori serve la CILA o la SCIA?
Dipende soprattutto da una cosa: se tocchi le strutture o i prospetti. Tramezzi interni e impianti di solito stanno in CILA. Se apri un vano su un muro portante o modifichi la facciata, si passa alla SCIA. Mandaci due foto e la planimetria e te lo diciamo subito.
Posso iniziare i lavori lo stesso giorno in cui presento la pratica?
Con CILA e SCIA sì, l'efficacia è immediata. Con il permesso di costruire no, devi aspettare il rilascio. Con la SCIA alternativa al permesso di costruire i lavori partono trenta giorni dopo la presentazione.
Ho rifatto il bagno senza dire niente a nessuno. Ho un problema?
Se hai solo sostituito piastrelle e sanitari senza toccare tramezzi o strutture, di solito è edilizia libera. Se hai spostato muri, quella era una CILA. Presentata in ritardo costa 1.000 euro, che scendono a 333,33 euro se i lavori sono ancora in corso. Prima di preoccuparti, fai vedere lo stato di fatto a un tecnico.
Quanto tempo ci mette il Comune a rilasciare il permesso di costruire?
La legge dice novanta giorni: sessanta per l'istruttoria e trenta per l'atto finale. Il Comune può fermare il conteggio una sola volta per chiedere documenti. Con vincoli paesaggistici o pareri di altri enti si va oltre. Quando vediamo la pratica ti diamo una stima realistica.
Il permesso di costruire scade?
Sì. I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e finire entro tre anni dall'inizio. La proroga si può chiedere, ma prima che il termine sia scaduto, non dopo.
Devo fare l'agibilità anche per una semplice ristrutturazione?
Dipende dall'intervento. Quando è dovuta va presentata entro quindici giorni dalla fine dei lavori. Non presentarla costa da 77 a 464 euro di sanzione e crea grane alla prima vendita.
Devo andare io in Comune?
Quasi mai. Le pratiche si presentano online sul portale del Comune e la parte digitale la gestiamo noi. A te servono documento di identità, dati catastali e i vecchi titoli se li hai. Ti aggiorniamo noi. Tu torni a pensare alle tue cose.
Lavorate anche fuori da Ruffano?
Sì. Lavoriamo in tutto il Salento e nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Ogni Comune ha i suoi moduli e le sue abitudini, e li conosciamo.
Raccontaci che lavori vuoi fare.
Chiama il Geom. Amedeo Falcone al 347 135 0574 oppure scrivi a info@salentosicurezza.com. Bastano due foto, la planimetria e i dati catastali per capire quale titolo serve. Lo studio è in Via Alessandro Volta 28, a Torrepaduli di Ruffano, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00. Prima di iniziare ti diciamo cosa serve, quanto tempo ci vuole e quanto costa.
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