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Quando il DVR è obbligatorio
Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi. In parole semplici, è il documento in cui chi ha l'azienda mette per iscritto quali sono i pericoli del lavoro che si fa lì dentro, chi è esposto e cosa ha fatto per evitare che qualcuno si faccia male. La domanda che ci sentiamo fare più spesso è una sola: io devo farlo o no? La risposta dipende da un punto. Se nella tua attività c'è almeno un lavoratore, il DVR è obbligatorio. Non conta quanti sono, ne basta uno. Il problema è che la parola "lavoratore", per la legge, è più larga di come la usiamo noi tutti i giorni. Qui sotto trovi i casi reali, uno alla volta, con quello che dice davvero la norma.
Aggiornato ad agosto 2026
Cosa dice il D.Lgs. 81/2008 e perché la responsabilità resta al titolare
La norma di riferimento è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, quello che tutti chiamano Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri usati per valutarli
- le misure di prevenzione e protezione già adottate e i DPI (dispositivi di protezione individuale, cioè caschi, guanti, imbracature e simili) consegnati
- il programma delle misure che servono per migliorare la sicurezza nel tempo
- le procedure da seguire e i ruoli di chi le deve applicare
- l'indicazione del RSPP, del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e del medico competente, dove è nominato
- l'elenco delle mansioni che espongono a rischi specifici e che richiedono formazione o capacità particolari
L'articolo 17, comma 1, lettera a) è netto. La valutazione di tutti i rischi e la stesura del documento sono obblighi del datore di lavoro che non si possono delegare a nessuno. Puoi farti affiancare da un tecnico, da un consulente, dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura tecnica che segue l'azienda sulla sicurezza). Ma la firma e la responsabilità restano di chi ha l'azienda.
Chi è "lavoratore" lo spiega l'articolo 2, comma 1, lettera a). È chi svolge attività dentro l'organizzazione di un datore di lavoro, con qualsiasi tipo di contratto, anche senza compenso, anche solo per imparare un mestiere. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. La stessa norma equipara ai lavoratori i soci lavoratori di società e di cooperative, i tirocinanti, gli allievi delle scuole e i partecipanti ai corsi di formazione quando usano attrezzature, laboratori o agenti chimici, fisici e biologici.
L'articolo 28 dice invece cosa deve contenere il documento:
I casi reali: quando il DVR serve e quando no
Questi sono i casi che ci portano in studio più spesso.
Ditta individuale che lavora da sola, senza dipendenti e senza collaboratori. Il DVR non è obbligatorio. Il lavoratore autonomo rientra nell'articolo 21, che gli chiede attrezzature a norma, DPI adeguati e tessera di riconoscimento quando lavora in appalto o subappalto. Formazione e visita medica per lui sono una facoltà, non un obbligo. Attenzione però: in cantiere valgono comunque le regole del Titolo IV, e il committente o l'impresa affidataria ti chiederanno documenti anche se lavori da solo.
Primo dipendente assunto. Da quel momento il DVR è obbligatorio. Non conta il part-time, non conta il contratto a termine, non conta il lavoro a chiamata. Un lavoratore è un lavoratore.
Soci lavoratori. Se i soci di una S.r.l., di una S.n.c. o di una cooperativa lavorano davvero in azienda e non si limitano a mettere il capitale, sono equiparati ai lavoratori. Quindi il DVR ci vuole, anche se in busta paga non c'è nessuno.
Collaboratori familiari. Nell'impresa familiare dell'articolo 230-bis del codice civile, l'articolo 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 applica ai familiari solo l'articolo 21, quindi senza obbligo di DVR. Ma appena entra un dipendente, anche uno solo, l'azienda ricade nelle regole piene e il documento serve.
Stagionali e contratti a termine. Sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti. Il "tanto sta solo tre mesi" non esiste. Anzi, chi entra e resta poco è spesso chi conosce meno l'ambiente, e va formato e informato prima di iniziare.
Tirocinanti e stagisti. Se usano attrezzature, macchine, laboratori o sostanze, sono equiparati ai lavoratori. Il DVR deve tenerne conto e va valutato il rischio anche per loro. Stesso discorso per gli apprendisti, che sono lavoratori pieni.
L'autocertificazione non esiste più dal 1° giugno 2013
Per anni le aziende fino a 10 lavoratori hanno potuto sostituire il documento con una autocertificazione, cioè un foglio firmato dal titolare in cui dichiarava di aver fatto la valutazione dei rischi. Lo permetteva l'articolo 29, comma 5.
Quella possibilità è finita. Il Ministero del Lavoro, con nota del 31 gennaio 2013, ha fissato il termine ultimo al 31 maggio 2013. Dal 1° giugno 2013 anche la micro impresa deve avere un documento vero.
Al posto dell'autocertificazione sono arrivate le procedure standardizzate, approvate con decreto interministeriale del 30 novembre 2012 ed entrate in vigore il 6 febbraio 2013. Sono un modello semplificato, con moduli già impostati, che le imprese più piccole possono usare per costruire il documento. Restano fuori alcune attività a rischio più alto, indicate dall'articolo 29, comma 7: le aziende elencate nell'articolo 31, comma 6 (fra le altre quelle con rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, le fabbriche di esplosivi) e quelle in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, cancerogeni, mutageni, ad atmosfere esplosive o all'amianto.
Se nel cassetto hai ancora l'autocertificazione firmata nel 2011 o nel 2012, per la legge oggi sei come se non avessi niente.
Entro quando va fatto e ogni quanto si aggiorna
Per una impresa che nasce oggi vale l'articolo 28, comma 3-bis. La valutazione dei rischi va fatta subito, dal primo giorno di attività, e il documento va elaborato entro 90 giorni dall'inizio. I 90 giorni riguardano la stesura del documento, non la valutazione. Nel frattempo il datore di lavoro deve poter dimostrare con documentazione di aver già valutato i rischi e adottato le misure.
Se invece l'impresa esiste già da tempo e assume il suo primo lavoratore, quel termine dei 90 giorni non ti copre: la norma parla di costituzione di nuova impresa. Il documento deve esserci dal primo giorno di lavoro.
Il DVR non ha una scadenza fissa tipo la revisione dell'auto. Non scade ogni anno. L'articolo 29, comma 3 dice che va rielaborato quando cambia qualcosa di rilevante: modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica o della prevenzione, infortuni significativi, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. In questi casi la rielaborazione va fatta entro 30 giorni dal fatto che l'ha resa necessaria.
In pratica: nuovo macchinario, nuovo capannone, nuova lavorazione, nuova mansione, infortunio serio. Quando succede una di queste cose, il documento va aggiornato.
Le sanzioni per il DVR mancante o incompleto
Non sono multe amministrative. Sono contravvenzioni penali, previste dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008. Gli importi qui sotto sono quelli rivalutati oggi in vigore.
DVR mancante o valutazione dei rischi omessa: arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.556,60 a 9.112,57 euro.
Nei casi più gravi previsti dall'articolo 55, comma 2 la pena dell'arresto sale da 4 a 8 mesi. Tra questi ci sono i lavori del Titolo IV, cioè i cantieri, quando ci sono più imprese e l'entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno.
DVR che c'è ma è privo di elementi essenziali, come le misure di prevenzione, il programma di miglioramento o le procedure e i ruoli: ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro (articolo 55, comma 3).
DVR privo di altri elementi, come la relazione sulla valutazione o l'elenco delle mansioni a rischio specifico: ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro (articolo 55, comma 4).
C'è poi una conseguenza che ferma il lavoro. La mancata elaborazione del DVR è tra le gravi violazioni dell'Allegato I che fanno scattare la sospensione dell'attività imprenditoriale prevista dall'articolo 14. Per riavere l'attività non basta mettersi in regola: serve anche il pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro per ogni violazione accertata.
Il D.Lgs. 758/1994 prevede una via d'uscita. L'organo di vigilanza impone una prescrizione con un termine per regolarizzare. Se adempi nei tempi e paghi in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista, la contravvenzione si estingue. Il termine è perentorio, se paghi in ritardo l'estinzione salta.
Una precisazione, perché ce la chiedono sempre. Queste ammende e queste somme aggiuntive vanno allo Stato. Sono una cosa completamente diversa dall'onorario di chi ti redige il documento, che è una parcella professionale e te la diciamo prima di iniziare.
Cosa succede in caso di ispezione o di infortunio
I controlli li fanno lo SPESAL della ASL (il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in cantiere, anche gli altri organi di vigilanza.
Il DVR è quasi sempre il primo documento che ti chiedono. Subito dopo arrivano la nomina del RSPP, gli attestati di formazione dei lavoratori, la nomina del medico competente e i giudizi di idoneità, i verbali di consegna dei DPI, i libretti e le verifiche delle attrezzature.
Qui conta la data certa. Il documento deve avere una data che ne provi l'esistenza prima del controllo, oppure la firma congiunta del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente dove c'è. Un DVR stampato la sera prima e retrodatato è un problema in più, non in meno.
Se succede un infortunio il quadro cambia. Si apre un procedimento penale e il DVR è tra i primi atti acquisiti, perché serve a capire se quel rischio era stato previsto e cosa era stato messo in campo. Per le lesioni gravi legate a violazione delle norme antinfortunistiche si procede anche senza querela del lavoratore.
C'è poi il lato economico. L'INAIL indennizza il lavoratore, ma può poi rivalersi sull'azienda con l'azione di regresso per recuperare quanto ha pagato. E in sede civile il lavoratore può chiedere il danno che l'INAIL non copre. Un documento fatto bene non evita l'infortunio, ma cambia molto la posizione dell'azienda quando qualcuno viene a chiedere conto.
Come lo gestiamo in studio
Prima veniamo a vedere. Il DVR copiato da un modello generico si riconosce a occhio e non regge a un controllo, perché parla di rischi che nella tua azienda non ci sono e salta quelli veri.
Guardiamo i luoghi, le macchine, le lavorazioni e chi le fa. Poi scriviamo il documento in modo che sia leggibile anche da te e dai tuoi, non solo dall'ispettore.
Se serve, ti diciamo anche cosa manca intorno al DVR: formazione, nomine, sorveglianza sanitaria, verifiche periodiche delle attrezzature. Documenti, tempi e parcella chiari prima di iniziare, senza sorprese in fondo.
Questa pagina spiega la regola generale in modo divulgativo. Ogni situazione ha i suoi dettagli: prima di decidere, facci vedere il tuo caso.
Domande frequenti
Le domande
che ci fanno.
Ho una ditta individuale e lavoro da solo. Devo fare il DVR?
No. Senza dipendenti, senza soci lavoratori e senza collaboratori il DVR non è obbligatorio. Restano gli obblighi dell'articolo 21 su attrezzature a norma, DPI e tessera di riconoscimento in appalto. Se lavori in cantiere, il committente o l'impresa affidataria ti chiederanno comunque della documentazione.
Ho assunto un dipendente part-time, due giorni a settimana. Serve lo stesso?
Sì. La legge non guarda le ore né la durata del contratto. Un lavoratore fa scattare l'obbligo, anche se part-time, a termine o a chiamata.
Ho l'autocertificazione firmata nel 2012. Vale ancora?
No. L'autocertificazione della valutazione dei rischi si poteva usare fino al 31 maggio 2013. Da allora serve il documento vero, anche per le aziende piccole. Chi ha solo l'autocertificazione, per la legge, è nella stessa posizione di chi non ha niente.
Siamo due soci e non abbiamo dipendenti. Il DVR ci vuole?
Dipende da cosa fanno i soci. Se lavorano concretamente in azienda sono equiparati ai lavoratori e il DVR è obbligatorio. Se sono solo soci di capitale e nessuno svolge attività, l'obbligo non scatta. È un caso da guardare insieme, perché conta la situazione reale, non quello che c'è scritto in visura.
Un tirocinante o uno stagista conta come lavoratore?
Sì, quando usa attrezzature, macchine, laboratori o sostanze pericolose. In quel caso è equiparato al lavoratore e il DVR deve tenere conto anche dei suoi rischi, oltre alla formazione e all'informazione prima di iniziare.
Il DVR scade? Ogni quanto va rifatto?
Non ha una scadenza annuale. Va rielaborato quando cambia qualcosa di rilevante: nuove lavorazioni, nuovi macchinari, cambio di sede, riorganizzazione del lavoro, infortuni significativi o indicazioni dalla sorveglianza sanitaria. In questi casi il termine è di 30 giorni dal fatto.
Se arriva un'ispezione e non ho il DVR, posso farlo subito e chiudere lì?
La violazione resta contestata, perché il documento doveva esserci prima. Il D.Lgs. 758/1994 ti permette però di regolarizzare entro il termine dato dall'organo di vigilanza e, pagando in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, di estinguere la contravvenzione. Nel frattempo il DVR mancante può far scattare anche la sospensione dell'attività.
Quanto costa fare il DVR?
Dipende dal tipo di attività, dal numero di lavoratori, dalle lavorazioni e dalle sedi da valutare. Facciamo un sopralluogo e ti diamo un preventivo scritto prima di iniziare, così sai in anticipo cosa comprende.
Non sei sicuro se il DVR ti serve? Chiedicelo.
Bastano tre informazioni per capirlo: che attività fai, chi lavora con te e con quale contratto. Ti diciamo se il DVR è obbligatorio, cosa serve per farlo e in quanto tempo. Se non ti serve, te lo diciamo lo stesso. Geom. Amedeo Falcone 347 135 0574, Ing. Simonetta Panico 340 924 2520. Oppure scrivi a info@salentosicurezza.com. Lo studio è in Via Alessandro Volta 28, Torrepaduli di Ruffano (LE), aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00.
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